Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto

DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 40

Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali

1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè' dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè' le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è' in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente gia' stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

Acqua:
l'ufficio ambiente si occupa del rilascio delle autorizzazioni all’allaccio delle acque reflue in pubblica fognatura, previo parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato. Rilascia inoltre le autorizzazioni per lo scarico di insediamenti civili, non allacciati a fognatura comunale.

Rumore:
l'ufficio ambiente rilascia autorizzazioni acustiche in deroga per attività rumorose temporanee (cantieri e manifestazioni) e nulla osta acustici ai sensi della L. 447/95, D.P.R. 227/2011, L.R. 12/98 e del vigente Regolamento di approvazione della zonizzazione acustica e disciplina delle attività rumorose (D.C.C n. 11/2002 modificata con D.C.C. n. 104/2013)

Aria:
l'ufficio ambiente si occupa delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera per attività produttive in procedura semplificata di competenza comunale ai sensi della L.R. 12/2017

Bonifiche:
l'ufficio ambiente si occupa dei procedimenti relativi alla approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati ai sensi della Parte IV Titolo V del D.Lgs 152/06 secondo le procedure ivi previste (art. 242 e seguenti)

Contenuto inserito il 04-08-2020 aggiornato al 04-08-2020
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