Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 15 commi 1, 2, 3, 4

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonchè la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico

Revisore dei conti

Il revisore dei conti per il Comune di Serra Riccò è la Dott.sa Michela Canepa.

Curriculum Vitae

Contenuto inserito il 18-10-2017 aggiornato al 08-06-2022

RDP (Responsabile della protezione dei dati personali)

Il Comune di Serra Riccò hs designato per il periodo 2018 - 2020 il Sig. Enrico Capirone quale Responsabile della Protezioe dei dati personali (RDP)

Dati del responsabile della protezione dei dati (persona giuridica)
iSimply Learning Srl
CF/P.IVA 09519800016
Stato: Italia
Città: Ivrea
Indirizzo: Via Palestro 45
CAP: 10015
Provincia: Torino
Telefono: 01251899500
PEC: isimply@legalmail.it
 
Soggetto individuato quale referente per il titolare/responsabile (persona fisica)
 
Cognome: Capirone
Nome: Enrico
Telefono: 01251899500
Email: enrico.capirone@isimply.it  
PEC: isimply@legalmail.it

CV Enrico Capirone (formato .pdf)

Decreto di nomina a DPO (formato .pdf)

Contenuto inserito il 29-06-2018 aggiornato al 29-06-2018

Portavoce comunale

Il portavoce comunale per il Comune di Serra Riccò è Giorgia Tomasella.

Decreto comunale

Curriculum Vitae

Contenuto inserito il 11-09-2020 aggiornato al 11-09-2020

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